TRASPORTO FERROVIARIO: DIRITTO DEL PASSEGGERO A VEDERE “CERTIFICATO” SUL BIGLIETTO IL RITARDO

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la delibera n. 150 dell’8 settembre 2022 ha chiarito il diritto del passeggero ad ottenere la certificazione del ritardo sul biglietto.

Trattasi dell’applicazione dell’Art. 18, par. 4 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, a mente del quale l’impresa ferroviaria è tenuta, su richiesta del passeggero, a certificare sul biglietto che il treno ha subito ritardo o ha causato la perdita di una coincidenza.

Nel caso di specie, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inoltre avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’impresa ferroviaria, a fronte del rifiuto da parte del personale dell’impresa di fornire al passeggero la certificazione richiesta e della successiva comunicazione al passeggero di poter utilizzare uno specifico servizio online, definito, nelle informazioni e nelle condizioni generali di trasporto pubblicate sul sito web della medesima impresa, come meramente informativo e non espressamente qualificato come sostitutivo della certificazione in questione.

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