IL PAGAMENTO SPONTANEO DEL DEBITORE NON PRECLUDE LA “AZIONE DI RIPETIZIONE”

Il pagamento spontaneo – eseguito dal debitore in ottemperanza all’intimazione contenuta nell’atto di precetto o allo scopo di evitare l’esecuzione forzata, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni – non impedisce al debitore medesimo di esperire l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso; ciò in quanto la preclusione all’azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l’approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l’intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate. Né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 08 Giugno 2021, n. 15963).

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