FRAZIONAMENTO DI TERRENO A SCOPO EDIFICATORIO: LE PATTUIZIONI NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA POSSONO COSTITUIRE DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Qualora il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e di venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico dei singoli acquirenti riguardanti la destinazione del bene e contenute in una pattuizione dei singoli contratti di compravendita, costituiscono – ove regolarmente trascritte – una servitù prediale reciproca tra i fondi e vincolano pertanto alla relativa osservanza anche i successivi aventi causa – pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione – avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene.

La Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il suddetto principio in una fattispecie in cui, nell’atto di compravendita, da parte dell’unico originario proprietario di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l’immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

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