SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI INFORMATICI

Sarà possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa

 

ln data 4 aprile 2020 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 90 le “Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell’art. 20 del CAD”, già pubblicate il 23 marzo 2020 sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Con l’entrata in vigore delle linee guida sarà dunque possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo quindi il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’articolo 2702 del codice civile.

Procediamo per gradi.

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che già da tempo consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti tramite un’identità digitale unica. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

L’articolo 20 Codice Amministrazione Digitale, al comma 1 bis, così recita:

Art. 20.
Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

Questo il contenuto del comma 1 dell’art. 72 Codice Amministrazione Digitale:

Art. 71.
Regole tecniche

1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

Le citate linee guida sono già in vigore essendo state pubblicate, come detto, il 23 marzo 2020 nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID, così come previsto dall’art. 71 Codice Amministrazione Digitale.

Cerchiamo di dare risposta alle domande che, in questi giorni, più frequentemente vengono poste.

Cosa si potrà fare con la Firma SPID?

Con la “Firma SPID” viene introdotta, nel nostro ordinamento, una nuova e ulteriore modalità di sottoscrizione informatica che va ad aggiungersi alla firma elettronica, alla firma elettronica avanzata e alla firma elettronica qualificata e che consentirà agli utenti di firmare un documento online proposto da un fornitore di servizi SPID, avendo semplicemente cura di autenticarsi presso il proprio gestore di identità SPID senza necessità di dotarsi di smart card o di altri dispositivi di creazione di firme elettroniche qualificate.

Posso già sottoscrivere documenti informatici con SPID?

Purtroppo no; al momento non è possibile sottoscrivere documenti informatici con SPID in quanto, affinchè la “firma con SPID” possa consentire la sottoscrizione di documenti informatici e quindi anche atti e contratti con lo stesso valore giuridico della firma autografa soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile, sarà necessario che le software house già accreditate e autorizzate al rilascio di SPID, recepiscano le predette linee guida fornendo, quindi, il correlato servizio, nel rispetto delle norme in essere.

L’articolo 2 delle linee guida precisa che le stesse, tra l’altro, regolano le modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore e come destinatarie delle stesse siano i fornitori di servizi e i gestori dell’identità che intenderanno realizzare quanto previsto dal sopracitato articolo 20 nonchè gli utenti in qualità di fruitori del servizio.

L’articolo 2.1 mette in evidenza il carattere vincolante e la valenza erga omnes delle linee guida le quali, nella gerarchia delle fonti, sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.

Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell’articolo 17 del CAD, istituito presso l’AgID.

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