Premessa
Il 2 agosto 2026 rappresenta uno dei passaggi applicativi più rilevanti del Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”). Da tale data trovano piena esigibilità gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50, mentre l’articolo 4, dedicato all’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale (AI literacy), consolida — nella formulazione modificata dal Digital Omnibus on AI — un impianto operativo già vigente dal 2 febbraio 2025. Il quadro normativo, inoltre, si è arricchito nelle settimane immediatamente precedenti di due interventi che meritano di essere richiamati: il Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. Digital Omnibus on AI), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, e le Linee guida della Commissione europea sull’attuazione dell’articolo 50, adottate con la Comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026.
1. L’articolo 50 e gli obblighi di trasparenza
L’articolo 50 disciplina la categoria dei sistemi di IA a rischio limitato, la più diffusa tra imprese, pubbliche amministrazioni e studi professionali. La norma distribuisce gli adempimenti secondo il ruolo assunto dal singolo operatore:
- fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche (chatbot, assistenti vocali, agenti conversazionali) devono garantire che l’interlocutore sia informato di trovarsi dinanzi a un sistema di intelligenza artificiale, salvo che tale natura risulti già evidente dal contesto per una persona ragionevolmente informata e attenta — eccezione, quest’ultima, di applicazione stringente e il cui onere probatorio grava su chi la invoca;
- fornitori di sistemi di IA generativa devono assicurare che i contenuti audio, video, immagine o testuali prodotti siano marcati in formato leggibile da dispositivi automatici e rilevabili come generati o manipolati artificialmente, attraverso soluzioni tecniche combinate (metadati con firma digitale, watermark steganografico);
- deployer che utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare in modo chiaro e tempestivo le persone fisiche esposte al funzionamento del sistema, fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali;
- deployer che generano o diffondono deepfake, ovvero contenuti destinati al pubblico su temi di interesse generale realizzati con l’ausilio dell’IA, devono dichiararlo in modo esplicito e visibile, prima o al momento della fruizione del contenuto.
Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2026 a tutti i sistemi rientranti nel perimetro applicativo, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato, in forza della regola generale di cui all’articolo 113. È tuttavia prevista una disciplina transitoria mirata, introdotta dal Digital Omnibus on AI: per i sistemi di IA generativa già immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, l’adeguamento agli obblighi tecnici di marcatura e rilevabilità di cui al paragrafo 2 dell’articolo 50 potrà avvenire entro il 2 dicembre 2026. I contenuti prodotti anteriormente al 2 agosto 2026 non devono invece essere etichettati retroattivamente, sebbene la Commissione inviti i deployer a procedere volontariamente in tal senso ove possibile.
Sul piano sanzionatorio, la violazione degli obblighi di trasparenza rientra nella fascia intermedia dell’articolo 99, che prevede — per le imprese di maggiori dimensioni — sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato globale annuo, con applicazione del criterio più favorevole (importo minore tra i due) per le PMI, incluse le start-up. Le autorità nazionali di vigilanza acquisiscono piena operatività proprio a decorrere dal 2 agosto 2026 e, nello stesso giorno, l’AI Office della Commissione europea ottiene il potere di sanzionare direttamente i modelli di IA per finalità generale.
2. L’articolo 4 e l’evoluzione degli obblighi di alfabetizzazione (AI literacy)
L’obbligo di AI literacy, in vigore sin dal 2 febbraio 2025, impone a fornitori e deployer di adottare misure idonee a garantire un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale presso il proprio personale e presso gli altri soggetti che utilizzano sistemi di IA per loro conto.
Il Digital Omnibus on AI non ha inciso sulla decorrenza dell’obbligo, ma ne ha riformulato la struttura, con effetto dal 27 luglio 2026. La modifica di maggior rilievo attiene al verbo che qualifica la condotta dovuta: il testo originario richiedeva di “garantire” un livello sufficiente di alfabetizzazione; la nuova formulazione richiede di adottare misure volte a “sostenere lo sviluppo” dell’alfabetizzazione. Il nuovo testo precisa altresì che l’obbligo non impone di garantire che ciascun individuo raggiunga un livello predeterminato di competenza, bensì di predisporre misure effettive e proporzionate al contesto operativo, al settore di attività e alla categoria di destinatari.
Si tratta di un alleggerimento nella formulazione della condotta esigibile, non di una riduzione della rilevanza sostanziale dell’adempimento. La responsabilità resta in capo a titolari e datori di lavoro, chiamati a strutturare percorsi formativi realmente proporzionati al rischio dei sistemi utilizzati e a documentarne l’effettività, anche in funzione probatoria rispetto a eventuali contestazioni.
3. Il quadro complessivo dopo il Digital Omnibus on AI
Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, interviene sul testo dell’AI Act su più direttrici: rinvia al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio (rispettivamente per quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 2 e Allegato III, e per quelli connessi a prodotti disciplinati dall’Allegato I); introduce nel catalogo delle pratiche vietate dall’articolo 5 il divieto di sistemi che generano materiale di abuso sessuale di minori o che ritraggono, senza consenso, parti intime di persone identificabili in formato audiovisivo, con adeguamento richiesto entro il 2 dicembre 2026; estende alle “small mid-cap enterprises” le semplificazioni già previste per le PMI in materia di documentazione tecnica e sistemi di gestione della qualità.
Nessuno di questi interventi tocca la decorrenza generale del 2 agosto 2026 per gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, né sposta la data di applicazione dell’articolo 4: il pacchetto di semplificazione agisce, appunto, in modo selettivo, alleggerendo il regime dei sistemi ad alto rischio e, al contempo, mantenendo fermo — se non rafforzandolo sul piano dei divieti — il presidio sulla trasparenza e sull’uso consapevole dell’IA.
4. Indicazioni operative
Alla luce del quadro descritto, gli operatori — imprese, pubbliche amministrazioni, studi professionali — sono chiamati a un intervento su più livelli:
- ricognizione dei sistemi di IA in uso, con qualificazione del ruolo assunto (fornitore o deployer) rispetto a ciascuno di essi;
- revisione di contratti, informative e interfacce utente per garantire la riconoscibilità dell’interazione con sistemi di IA, la marcatura tecnica dei contenuti generativi e l’etichettatura di deepfake e contenuti di interesse pubblico;
- verifica, per i sistemi generativi già in uso prima del 2 agosto 2026, dei termini del regime transitorio in scadenza il 2 dicembre 2026;
- predisposizione e documentazione di misure di alfabetizzazione in materia di IA effettive e proporzionate, calibrate sul personale coinvolto e sul livello di rischio dei sistemi utilizzati;
- monitoraggio del coordinamento tra AI Act, GDPR e normativa nazionale di attuazione (legge 23 settembre 2025, n. 132), che designa AgID e ACN quali autorità nazionali competenti rispettivamente per la promozione dell’innovazione e per la vigilanza.
Conclusione
Il 2 agosto 2026 non introduce un regime del tutto nuovo, quanto piuttosto rende pienamente esigibili obblighi in larga parte già annunciati, dotando le autorità di vigilanza degli strumenti per farli osservare. La conformità non si esaurisce in un adempimento formale una tantum: richiede una governance interna capace di monitorare l’evoluzione — ancora in corso — del quadro regolatorio europeo e di tradurla in prassi operative verificabili.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Per una valutazione della posizione specifica della propria organizzazione si raccomanda una consulenza dedicata.

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