ARBITRATO: L’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA VA SOLLEVATA NELLA PRIMA DIFESA (SUCCESSIVA ALL’ACCETTAZINOE DEGLI ARBITRI)

In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di “potestas iudicandi” del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto precluso l’esame della questione sulla “potestas iudicandi” degli arbitri per invalidità della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo.

(Cassazione civile, sez. II, 04 Giugno 2021, n. 15613. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Giusti)

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