OMESSO VERSAMENTO IVA: LA CASSAZIONE PRENDE POSIIZONE SULLA “SPECIALE TENUITA’ DEL FATTO”

Con la sentenza del 27 gennaio 2021 n. 3256, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata sul rapporto tra il reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter, d. lgs. n. 74/2000) – come noto caratterizzato da una soglia di punibilità pari a € 250 mila – e la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

L’art. 131-bis c.p. prevede l’esclusione della punibilità “quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.

La Corte ha rilevato che, nel caso sottopostole, “la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (…) è stata negata dalla Corte di appello in ragione dell’entità dell’IVA evasa, pari a 271.963,00 euro, con uno ‘sforamento’, dunque, di 21.963,00 euro rispetto alla soglia di punibilità; il Tribunale, concludendo in termini opposti, aveva invece valorizzato, per un verso, lo stesso elemento oggettivo, allora però definito ‘modesto’, e, per altro verso, il comportamento del [ricorrente], qualificato come ‘non abituale’, dato che la contestazione in esame concerneva soltanto l’anno di imposta 2011”.

Ciò considerato, la Corte ha ritenuto che “la pronuncia di appello non si sia confrontata con tutti gli argomenti che il primo Giudice aveva indicato a sostegno della propria decisione, richiamandone soltanto uno e senza neppure menzionare gli altri, valorizzati dal Tribunale con pari grado di rilevanza e con particolare riferimento alla abitualità della condotta. E senza che, diversamente, si possa sostenere che l’indice riscontrato con riguardo all’unico fattore esaminato – ossia l’entità del superamento della soglia – sia di tale portata da esimere il Collegio dalla verifica degli altri; una misura inferiore al 10%, infatti, non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131-bis cod. pen.”.

 

 

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