LA TRASFORMAZIONE (DA SOCIETÀ AD ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA) NON IMPEDISCE IL FALLIMENTO

La trasformazione di una società da un tipo ad una figura non dotata di piena personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo, ma configura una vicenda meramente “evolutiva e modificativa” del medesimo soggetto, comportando una semplice variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza peraltro incidere sui rapporti (processuali e sostanziali) facenti capo all’originaria organizzazione societaria e senza escludere la fallibilità dell’originario ente trasformato.

Lascia un commento