L’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità “fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni ontologicamente distinti. L’esclusione dalla procreazione assistita delle coppie omosessuali non è, dunque, fonte di alcuna discriminazione basata sull’orientamento sessuale (cfr. Corte EDU, sentenza 15marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).
La Consulta nega anche una lesione dell’art. 2 Cost.: è vero che l’unione civile tra persone dello stesso sesso costituisce una formazione sociale rilevante sul piano costituzionale, ma è altrettanto vero, da un lato, che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e, d’altro lato, che la libertà dell’atto che consente di diventare genitori di sicuro non implica che tale libertà possa esplicarsi senza limiti (Corte Cost. n. 162/14).
Ed infatti, la Legge n. 40/2004 ha introdotto tecniche di procreazione medicalmente assistita come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una “causa patologica e non altrimenti rimovibile”, escludendo chiaramente, con ciò, che la procreazione assistita possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale.
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