MESSAGGI WHATS APP: CHE VALORE PROBATORIO HANNO?

Nel contesto di una controversia riguardante un inadempimento contrattuale, il Tribunale di Napoli ha dovuto esaminare la validità probatoria di conversazioni avvenute tramite Whatsapp e SMS.

Il Caso

La società xxxxx S.r.l. ha citato in giudizio xxxxx S.r.l.s. per ottenere il pagamento di € 7.000,00 per merce fornita, oltre al risarcimento di € 18.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che la convenuta non aveva rispettato gli obblighi contrattuali relativi alla consulenza in marketing, comunicazione e gestione dei social media.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell’attore, accertando che:

  • Esisteva un rapporto contrattuale tra le parti.
  • Le prestazioni professionali erano state eseguite in parte.
  • Non c’era prova della corretta esecuzione delle prestazioni stesse.

Le prove presentate dalla convenuta, principalmente trascrizioni di conversazioni Whatsapp in formato Word, sono state ritenute insufficienti e prive di valore probatorio. Il Giudice ha sottolineato che tali documenti non riportavano informazioni cruciali come la provenienza delle dichiarazioni e l’oggetto della conversazione.

La Giurisprudenza di Legittimità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49016/2017, ha chiarito che le conversazioni Whatsapp e SMS non possono essere considerate prove valide se presentate come semplici trascrizioni in formato Word. È infatti essenziale produrre i supporti informatici originali per verificare l’autenticità delle conversazioni, sia in termini di paternità che di contenuto.

Requisiti per la Prova Informatica

Il Tribunale ha evidenziato la necessità di depositare il supporto originale o una copia forense del dispositivo contenente le conversazioni. La copia forense deve essere accompagnata da una relazione tecnica che attesti:

  • La metodologia e gli strumenti utilizzati per la copia.
  • L’assenza di manipolazioni o alterazioni.
  • I criteri di estrazione delle prove rilevanti.

Conclusioni

Il Tribunale ha dichiarato l’inadempimento parziale della convenuta e la risoluzione del contratto, condannando la società xxxxx S.r.l.s. a restituire € 3.000,00 all’attore. La richiesta di risarcimento danni dell’attore è stata respinta per mancanza di prova del nesso causale tra l’inadempimento e il danno subito. Le spese legali sono state suddivise equamente tra le parti, con una condanna della convenuta al pagamento del 50% delle spese di lite.

Riflessioni Finali

Questo caso sottolinea l’importanza della corretta presentazione delle prove digitali nei procedimenti giudiziari. Le semplici trascrizioni non sono sufficienti; è necessario presentare i supporti originali o le copie forensi certificate per garantire l’affidabilità e l’autenticità delle prove.

Sent. Trib. Napoli, Sez. I Civile, n. 3236 del 22 marzo 2024.

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