In caso di immobile pignorato chi ha la legittimazione alla partecipazione alle riunioni di condominio?
La partecipazione e il diritto di voto nell’assemblea di condominio sono questioni di notevole importanza per i condomini. Tuttavia, in alcuni casi, le situazioni possono diventare complesse, come nel caso dei beni pignorati. In questo articolo, esamineremo la legittimazione dei proprietari in tale situazione e le implicazioni legali.
In generale, la legittimazione a partecipare e a votare nell’assemblea di condominio spetta al proprietario pignorato, a meno che il giudice dell’esecuzione non abbia previsto diversamente, incaricando un custode di svolgere questo compito. Tuttavia, è essenziale che questa decisione sia comunicata all’amministratore del condominio. Recentemente, un caso giudiziario ha sollevato importanti questioni in merito a questa legittimazione.
Il caso in questione riguardava la delibera di nomina del nuovo amministratore da parte dell’assemblea condominiale. Alcuni condomini avevano presentato un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., chiedendo l’annullamento di questa delibera, poiché ritenevano che un condomino non fosse essere legittimato a partecipare all’assemblea a causa del pignoramento del suo appartamento. Il giudice dell’esecuzione aveva nominato un custode per detto immobile ed il voto del proprietario pignorato aveva avuto un impatto significativo sulla delibera.
Tuttavia, la Corte aveva respinto il ricorso, sostenendo che il problema sollevato dai ricorrenti riguardava la legittimazione del proprietario pignorato a partecipare all’assemblea e non la mancata convocazione del custode giudiziario, aspetto diverso. La Corte ha sottolineato che la legittimazione del proprietario pignorato era collegata alla sua posizione di condomino e al diritto di proprietà sull’immobile pignorato.
La questione principale affrontata era cosa accadesse se il giudice dell’esecuzione non nominasse un custode diverso dal debitore. La Suprema Corte ha sottolineato che i poteri del custode devono essere stabiliti dalla legge o da un provvedimento giudiziale specifico. In assenza di disposizioni normative chiare o istruzioni esplicite del giudice, la partecipazione alle assemblee condominiali non può essere considerata una responsabilità del custode. Questa interpretazione è stata supportata anche dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.M Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80, che elenca la partecipazione alle assemblee condominiali come un’attività straordinaria di custodia dei beni immobili.
Nel caso specifico, non risultava che il giudice dell’esecuzione avesse dato al custode il potere di partecipare alle assemblee del condominio, e il decreto di trasferimento del bene non era stato emesso. Pertanto, la Corte ha concluso che il condomino pignorato manteneva la sua legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali, a meno che il giudice dell’esecuzione non avesse imposto diversamente questa responsabilità al custode, il quale doveva essere informato dell’incarico.
In conclusione, il caso giudiziario in esame non ha rilevato alcuna violazione o applicazione errata della legge. La Corte ha correttamente riconosciuto la legittimazione del condomino pignorato a partecipare e votare nell’assemblea condominiale. Questo caso evidenzia l’importanza di comprendere le disposizioni legali relative alla legittimazione nei condomini, specialmente quando si tratta di situazioni complesse come il pignoramento di beni immobili.
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