PROPRIETA’ INDUSTRIALE: RITORNA IL PIGNORAMENTO DEI PRODOTTI ESPOSTI IN FIERA

Tra le molte novità introdotte, è fondamentale esaminare le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale, includendo l’art. 22 della legge. Quest’ultimo riguarda l’abrogazione del terzo comma dell’art. 129 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), che trattava il divieto di sequestro dei prodotti contraffatti esposti in manifestazioni fieristiche.

La norma abrogata stabiliva restrizioni al sequestro, consentendo solo la descrizione dei prodotti. Tuttavia, è importante sottolineare che il sequestro penale rimaneva possibile nei casi in cui la contraffazione costituisse anche reato. Tale divieto si applicava solo alle merci esposte o dirette a esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nel territorio dello Stato. Le esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute erano definite da BIE-Bureau International des Expositions, in conformità con la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928. Queste includono le Esposizioni Universali, che si svolgono ogni cinque anni e durano massimo sei mesi, come l’Expo di Milano 2015. Allo stesso modo, sono comprese le esposizioni tra due Esposizioni Universali, con una durata massima di tre mesi e un focus su temi specifici.

Un dibattito aveva riguardato l’estensione del divieto alle fiere non ufficiali. Nonostante opinioni contrastanti, l’abrogazione di questa norma mantiene la sua rilevanza.

Inoltre, concentrandoci sul contesto fieristico, vi è una disposizione che reintroduce la “protezione provvisoria” per i disegni e modelli. Questo meccanismo consente una priorità di registrazione entro sei mesi per i disegni o modelli presenti in esposizioni ufficiali o riconosciute di Stati esteri con reciprocità di trattamento. Questa misura richiama l’istituto previsto dall’ex quinto comma dell’art. 34 C.P.I., abolito nel 2010, e si ispira all’art. 11 della Convenzione di Unione di Parigi del 1883.

Tuttavia, l’impatto di questa reintroduzione è limitato. La presentazione di un nuovo modello in una fiera probabilmente rende la sua forma conoscibile agli esperti del settore durante l’attività commerciale consueta. Questo avvia l’anno di grazia, entro il quale il titolare può procedere con la registrazione senza che la divulgazione durante l’esposizione sia opponibile. Inoltre, si offre una protezione triennale ai modelli comunitari non registrati, come stabilito nell’art. 1, comma 2°, lett. b e nell’art. 11 del Regolamento C.E. n. 6/2002 sul modello comunitario.

In sintesi, queste sono alcune delle nuove disposizioni influenzano significativamente il panorama giuridico delle esposizioni e della protezione dei modelli nel contesto industriale.

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