Nell’ambito della protezione dei marchi e dei brevetti, il contraffattore deve restituire il profitto che ha realizzato con la propria condotta illecita: lo prevede una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 20800 del 18 luglio 2023) ha fornito importanti chiarimenti su un aspetto legale rilevante.
Il caso riguardava la contraffazione di alcuni marchi di abbigliamento da parte di alcune aziende che avevano continuato a produrre e vendere articoli di moda dopo la scadenza del contratto di concessione. Le società titolari dei marchi hanno portato il caso davanti al Tribunale di Torino per richiedere il risarcimento del danno e l’arresto di ogni ulteriore attività di contraffazione. Il tribunale ha accolto la richiesta e ha condannato le aziende contraffattrici al pagamento dei danni.
In seguito, le aziende contraffattrici hanno presentato un’appello, e la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione riguardo alla questione della contraffazione dei marchi, ma ha accettato l’appello riguardo all’ammontare dei danni da pagare. La Corte ha quindi ordinato ulteriori indagini per determinare gli utili realizzati dalle aziende contraffattrici, considerando anche i costi sostenuti da loro.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla “casa madre” delle società titolari dei marchi. In particolare, la questione riguardava la retroversione degli utili realizzati dalle aziende contraffattrici. La retroversione è una forma di risarcimento che permette al titolare del diritto di privativa violato di ottenere i profitti realizzati dall’autore della violazione, senza dover dimostrare l’intenzione dolosa o colposa della contraffazione. Questo strumento vuole tutelare i titolari di diritti di privativa che altrimenti rimarrebbero senza protezione nel caso in cui la contraffazione fosse avvenuta senza intenzione dolosa o colposa.
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, sostenendo che il calcolo degli utili da retrovertere era stato effettuato in modo errato dalla Corte d’appello. È stato chiarito che il danno dovuto alla violazione del diritto deve essere calcolato tenendo conto degli utili effettivamente realizzati con la violazione, considerando i costi sostenuti per la produzione e distribuzione dei prodotti contraffatti. La sentenza della Corte d’appello è stata quindi annullata, e il caso è stato rimandato alla Corte d’appello di Torino, con una nuova composizione, per riesaminare la questione.
In sintesi, la sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti spunti su come affrontare il tema della tutela dei marchi e brevetti, garantendo ai titolari di diritti di privativa un’opportunità di ricevere i profitti realizzati dai contraffattori, indipendentemente dalla presenza di colpa o dolo. Ciò rappresenta un passo avanti nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale e nella lotta contro la contraffazione.
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