La Corte di Cassazione di recente si è espressa sulla provvigione del mediatore immobiliare.
Si tratta di un’argomento che ciclicamente viene alla ribalta e che sta destando sempre maggior interesse per le ricadute pratiche nella vita quotidiana. Ciò in quanto nella maggior parte dei casi ci si affida ad agenzie immobiliari per fare incontrare domand
Si è ribadito il principio secondo cui “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell’affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all’intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l’intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l’opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza“.
Nel caso di specie, una mediatrice aveva agito in giudizio per far accertare il rapporto di mediazione, nonché la causalità del suo intervento nella conclusione della compravendita immobiliare tra i convenuti, i quali – dopo la scadenza del contratto con la ricorrente – si erano poi rivolti ad un’altra agenzia immobiliare, con la quale avevano sottoscritto un nuovo contratto di mediazione in seguito al quale avevano in effetti perfezionato la compravendita. I convenuti eccepivano in giudizio che la vendita immobiliare si sarebbe conclusa per effetto esclusivo dell’intervento del secondo mediatore e che nessuna provvigione sarebbe dovuta al primo mediatore.
Le loro considerazioni sono state accolte dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento.
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 2 febbraio 2023, n. 3165).
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