Vi sono casi in cui l’amministratore di condominio può agire senza la autorizzazione dell’assemblea.
Quante volte è capitato di partecipare a riunioni di condominio nelle quali non si comprendono i confini dei poteri e delle prerogative dell’amministratore?
Quante volte è accaduto che l’amministratore di condominio assume iniziative, anche giudiziarie, senza essere passato per una formale investitura della assemblea dei condòmini?
Eppure ci sono casi in cui un’iniziativa autonoma è consentita.
Non sempre infatti l’amministratore di Condominio ha necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea per agire o resistere in giudizio: ad esempio, per proporre un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del Condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta per conto dei partecipanti.
Allo stesso modo, non è necessaria l’autorizzazione nelle controversie in materia di risarcimento dei danni, laddove l’istanza appaia connessa o conseguenziale alla conservazione delle cose comuni.
Questo principio giuridico è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, sent., 10 gennaio 2023, n. 342). Corte di Cassazione – Massimario
Vedi anche su tema analogo: Modifica articolo “DANNI AD UNA PROPRIETA’ ESCLUSIVA PER OMESSA MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI: ANCHE IL DANNEGGIATO PAGA PRO-QUOTA” ‹ Giandomenico Frittelli – Avvocato — WordPress
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