L’amministratore di fatto di una s.r.l., quand’anche privo di investitura formale, risponde in solido con l’amministratore di diritto dei danni derivati alla società ed ai creditori sociali dal non aver impedito (e attenuato) le conseguenze dannose scaturite dai fatti pregiudizievoli per la società di cui era a conoscenza, nonché dalle condotte che hanno posto in essere.
Il principio giuridico – ormai pacifico – è stato confermato in una sentenza di merito del Tribunale di Napoli (Trib. Napoli, sez. Spec. Impresa, 24 maggio 2022) che ha deciso su un’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. nei confronti dell’amministratore di diritto, in solido con il soggetto (persona fisica) qualificato come amministratore di fatto della stessa società.
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