BANCAROTTA FRAUDOLANTA: CIASCUN SOCIO HA IL DOVERE DI VIGILARE SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA’

Nella società di persone, il potere di amministrazione disgiunta spettante (di regola) a ciascun socio, non vale ad esonerare il socio, che non si sia reso autore di condotte pregiudizievoli per la società ed i creditori, da responsabilità anche penale, a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di dichiarazione di fallimento, essendo egli onerato del potere-dovere di vigilare sulla complessiva gestione della società, salvo che non adduca specifiche e documentate ragioni atte a dar conto dell’inesigibilità del relativo esercizi.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, V Sez. Pen. nella sentenza n. 17092/2022 del 22.02.2022.

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