LA CORTE COSTITUZIONALE SUL DOPPIO COGNOME AL NASCITURO: INCOSTITUZIONALE L’ART. 262 C.C.

Con  la recente sentenza n. 131 depositata il 01.06.2022, la Corte Costituzionale ha mandato in soffitta la visione patriarcale sulla scelta obbligata dell’utilizzo del cognome paterno per i figli.

La Consulta ha sancito che «Il cognome collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare l’uguaglianza e la pari dignità dei genitori».

La Corte Costituzionale ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che il figlio assuma automaticamente il cognome paterno, estendendo poi tale illegittimità alle norme sull’attribuzione del cognome per i figli nati nel matrimonio e per quelli adottati.

La nuova situazione giuridica renderà imprescindibile l’accordo fra i genitori, nel caso vogliano attribuire al figlio uno solo dei cognomi: infatti, in mancanza di accordo, dovranno attribuirsi entrambi i cognomi (nell’ordine deciso dai genitori) e nel caso di eventuale disaccordo si renderà necessario l’intervento del giudice per risolvere la controversia.

La Corte Costituzionale tuttavia, ha inviato una duplice raccomandazione al Parlamento italiano.

Primo, ha auspicato un urgente intervento per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome».

Nel caso di un genitore titolare del doppio cognome, si renderebbe necessaria la scelta di quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

In secondo luogo, la Consulta ha rimesso alla valutazione del Parlamento «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle».

Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio e di conseguenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta.

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