L’OFFERTA REALE: L’UNICO MODO CHE HA IL DEBITORE PER LIBERARSI

La Cassazione con la sentenza n. 11491 dell’8 aprile 2022 ha affermato il seguente principio di diritto: «Il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l’offerta reale di cui all’articolo 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l’adempimento in buona o malafede».

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