OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO E TERMINE PER L’OPPOSIZIONE IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE

In ambito d’accertamento del passivo fallimentare, qualora il curatore abbia omesso la comunicazione di cui all’art. 97 L.F. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l’opposizione ex art. 98 L.F. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo: ciò in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c.

Lascia un commento