In ambito d’accertamento del passivo fallimentare, qualora il curatore abbia omesso la comunicazione di cui all’art. 97 L.F. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l’opposizione ex art. 98 L.F. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo: ciò in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c.
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