INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NELL’ARBITRATO: OPERA SINO ALLA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL DEL PROCEDIMENTO

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 25 Febbraio 2022, n. 6322. Pres. Gorjan. Est. Falaschi) ha confermato il principio per il quale l’interruzione della prescrizione opera anche in caso di introduzione di giudizio arbitrale.

Il principio di cui all’art. 2945 c.c. (nel testo “ratione temporis” applicabile), secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell’ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell’art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento“. (massima ufficiale)

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