E’ questo il criterio che deve essere utilizzato in un giudizio di dedotta responsabilità sanitaria.
Lo ha precisato il Tribunale di Reggio Emilia (Giudice Dott. Gianluigi Morlini), sancendo che l’onere della prova va modulato sulla cd scomposizione del ciclo causale in due elementi: 1) spetta al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; 2) laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, sarà il sanitario a dover provare il pieno rispetto delle leges artis (o comunque delle cd. best practices), evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalità dovuti.
Nel caso rimanga incerta la causa del danno lamentato, la domanda risarcitoria del paziente dovrà essere rigettata, non avendo il paziente provato il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico.
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