LA SERVITU’ DI PASSAGGIO TELEFONICO: UN DIRITTO “REALE” DI USO SUL FONDO ALTRUI

La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ord., 12 gennaio 2022, n. 788) ha chiarito che la cd. “servitù telefonica di passaggio con appoggio” sul fondo altrui di fili, cavi e simili non costituisce una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della c.d. predialità e quindi dell’esistenza di un fondo dominante), ma costituisce un “diritto reale di uso”, come tale rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni”.

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