La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ord., 12 gennaio 2022, n. 788) ha chiarito che la cd. “servitù telefonica di passaggio con appoggio” sul fondo altrui di fili, cavi e simili non costituisce una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della c.d. predialità e quindi dell’esistenza di un fondo dominante), ma costituisce un “diritto reale di uso”, come tale rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni”.
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