Appartiene allo Stato – e non alle Regioni o ai Comuni – il potere di emettere un’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme concernenti il confezionamento, l’etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati ai consumatori.
Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nell’ordinanza del 10 gennaio 2022, n. 458 nella quale la Sezione VI si è pronunciata in relazione ad un giudizio sull’opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa disposta da un Comune del lodigiano per violazione degli artt. 2, 8 e 18 del D.Lgs. n. 109/92, concernenti il confezionamento, l’etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale.
Il Comune ricorrente in Cassazione ha sostenuto che spetta all’Ispettorato centrale solo la contestazione della violazione, mentre la mera applicazione della sanzione spetta alla Regione che ha delegato il Comune. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, sancendo che “in materia di sanzioni amministrative, appartiene allo Stato, e non alle Regioni o ai Comuni, il potere di emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del d.lgs. n. 109/1992 (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l’etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale), trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all’igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali”.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 d.lgs. n. 109/1992 spetta all’Ispettorato centrale repressione frodi, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato (cfr. Cass. civ., n. 24724/2007).
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