In tema di mediazione obbligatoria ope iudicis, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità (ex art. 5, co. 2, e co. 2-bis d.lgs. n. 28/2010), ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza Cass. civ., sez. II, 14 Dicembre 2021, n. 40035.
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