La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 37009 del 26/11/21 ha affermato che: “è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari (trecento Euro per il primo grado e trecento Euro per il secondo grado di giudizio) e del decoro professionale una liquidazione – come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata – omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate“.
Richiamando suoi precedenti, la Suprema Corte ha inoltre ribadito il principio secondo il quale “in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari“.
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