Per poter valutare se uno scritto o un discorso, contenenti critiche nei confronti di un soggetto, possa essere o meno lesivo del suo onore e della sua reputazione, il giudice deve operare un contemperamento fra due diritti fondamentali: il diritto all’onore e alla reputazione ed il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero. Laddove sorga un conflitto fra essi, saranno i primi a cedere il passo, in favore del secondo.
L’esercizio del diritto di critica, però, per essere legittimo (e fungere da esimente), deve rispettare dei precisi limiti quali la continenza verbale, la veridicità dei fatti e delle condotte oggetto di critica e l’esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza degli stessi.
In questi termini si è recentemente espressa la Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI civ., ord. n. 38215, depositata il 3 dicembre 2021.
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