RIFORMA DEL PROCESSO PENALE: NUOVE REGOLE SU PRESCRIZIONE E IMPROCEDIBILITA’

Dal 19 ottobre 2021, sono in vigore le novità legislative della c.d. riforma Cartabia (Legge n. 134/2021).

Le novità di maggior rilievo sono sicuramente quelle in materia di prescrizione e l’introduzione della nuova causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.).

Prescrizione. Il comma 1 dell’art. 2 l. n. 134/2021 interviene sulla disciplina della sospensione e dell’interruzione del corso della prescrizione. Da un lato – per effetto dell’abrogazione dei commi 2 e 4 dell’art. 159 c.p. – i termini di prescrizione non saranno sospesi nel periodo di tempo che va dalla sentenza di primo grado (o del decreto di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza (o dell’irrevocabilità del decreto di condanna).

Dall’altro lato, tra i provvedimenti che interrompono invece il corso della prescrizione è ora inserito anche il decreto di condanna (cfr. art. 160 c.p.).

Viene poi inserito il nuovo art. 161-bis c.p. che disciplina la cessazione del corso della prescrizione, statuendo che «Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Viene introdotto il nuovo aart. 344-bis c.p.p. con cui si prevende una sorta di “prescrizione di natura processuale”. La disciplina si applicherà ai soli procedimenti d’impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi dal 1° gennaio 2020 ed individua come cause di improcedibilità la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno. Tali termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 544 c.p.p. Invero, il comma 3 dell’articolo 344-bis c.p.p. prevede la possibilità di prorogare i suddetti termini in ragione della complessità del giudizio ovvero per alcuni specifici reati particolarmente gravi. All’imputato rimane la possibilità di richiedere comunque la prosecuzione del processo (comma 7).

Le altre norme immediatamente applicabili. I commi da 6 a 24 dell’art. 2 della Legge n. 134/2021 prevedono altre novità anch’esse in vigore dal 19 ottobre.

Esse riguardano:

– la tutela delle vittime di reato: si estende il sistema di “tutela preventiva” per le vittime di violenza domestica e di genere anche in caso di delitti in forma tentata e in caso di tentato omicidio;

– l’arresto obbligatorio in flagranza: nel catalogo dei reati per cui si procede all’arresto obbligatorio si prevede ora anche il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

– le dichiarazioni di persone detenute o internate: si introduce un immediato obbligo di attivazione da parte della P.A. quando l’imputato detenuto o internato presenti impugnazioni, dichiarazioni o richieste, che dovranno ora essere «contestualmente comunicate anche al difensore nominato», oltre che trasmesse all’autorità competente;

– le procedure di identificazione dell’indagato o imputato: al fine di dare attuazione al regolamento UE n. 2019/816 e dare così piena funzionalità al sistema europeo di informazione ai casellari giudiziali, vengono integrati alcuni articoli del codice di procedura penale (artt. 66, 349, 431 e 110 disp. att.).

Dal punto di vista meramente operativo, con i descritti interventi normativi viene introdotto il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti è emesso il casellario giudiziale. La disciplina così rinnovata si applica anche a apolidi, persone di cui è ignota la cittadinanza, cittadini non appartenenti all’Unione europea, privi del codice fiscale ovvero titolari, attualmente o in passato, anche della cittadinanza di uno Stato terzo.

– Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza del processo penale: infine, con decreto del Ministero della Giustizia dovrà essere istituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza del processo penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria. Tale organismo avrà funzioni di consulenza e supporto «nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. […] Il Comitato promuove la riorganizzazione e l’aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali».

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