Comincia a consolidarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di quindici giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, per l’instaurazione della cosiddetta mediazione demandata, è perentorio e non ordinatorio, con le relative conseguenze sulla procedibilità della causa.
La Corte d’Appello di Milano ha recentemente fatto propria l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello di Bari (App. Bari, sent., 6 ottobre 2021, n. 1716) nella quale viene chiarito che la previsione da parte del d.lgs. n. 28/2010 di una sanzione grave come l’improcedibilità, presuppone la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di un’espressa indicazione; altrimenti, il legislatore non avrebbe ritenuto di prevedere una sanzione come l’improcedibilità.
Secondo la predetta sentenza, la natura perentoria è coerente con la necessità di assicurare la ragionevole durata del processo e, anche si volesse ammettere teoricamente la natura non perentoria del termine, secondo la Corte anche in presenza di termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dall’attività demandata.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.