La vittima di un’infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, commessa da una società madre, è legittimata a chiedere alla società figlia di quest’ultima il risarcimento dei danni derivanti da tale infrazione, provando che le due società costituivano un’unità economica al momento dell’infrazione stessa.
La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, n. C-822/19 nell’interpretare l’art. 101 TFUE – nell’ambito di una controversia tra la Sumal SL e la Mercedes Benz Trucks España SL in merito alla responsabilità di quest’ultima derivante dalla partecipazione della sua società madre, la Daimler AG – ha chiarito che le azioni di un’impresa possono essere imputate anche alle imprese o persone che la controllano.
LA VICENDA
La Mercedes Benz Trucks España è una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler è la società madre. Tra il 1997 e il 1999, la Sumal ha acquisito dalla Mercedes Benz Trucks España due autocarri, tramite la Stern Motor SL, una concessionaria del gruppo Daimler.
Il 19 luglio 2016, la Commissione, ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6) (in prosieguo: la «decisione 19 luglio 2016»).
Secondo tale decisione, quindici produttori europei di autocarri, tra cui la Daimler, hanno partecipato a un cartello sotto forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), consistente nel concludere accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) nonché sul calendario e sulla ripercussione dei costi relativi all’introduzione delle tecnologie in materia di emissioni per tali autocarri imposte dalle norme in vigore. Per tre società partecipanti, tale infrazione è avvenuta tra il 17 gennaio 1997 e il 20 settembre 2010 e, per le altre dodici società partecipanti, tra cui la Daimler, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011.
A seguito di detta decisione, la Sumal ha proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 07 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 07 di Barcellona, Spagna) un’azione di risarcimento danni diretta ad ottenere dalla Mercedes Benz Trucks España il pagamento della somma di EUR 22 204,35, corrispondente al sovrapprezzo che essa avrebbe pagato a causa del cartello alla quale aveva partecipato la Daimler, società madre della Mercedes Benz Trucks España.
Con sentenza del 23 gennaio 2019, tale giudice ha respinto il suddetto ricorso con la motivazione che la Mercedes Benz Trucks España non poteva essere convenuta in giudizio nell’ambito di detta azione in quanto la Daimler, sola destinataria della decisione della Commissione, avrebbe dovuto essere considerata l’unica responsabile dell’infrazione di cui trattasi.
La Sumal ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale si chiede se azioni di risarcimento danni conseguenti a decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano pratiche anticoncorrenziali possano essere rivolte contro società figlie che non sono oggetto di tali decisioni, ma sono detenute al 100% da società direttamente interessate da dette decisioni.
A tale riguardo, essa menziona divergenze quanto alle posizioni assunte dai giudici spagnoli. Mentre alcuni di essi ammetterebbero che azioni del genere possano essere dirette contro società figlie, basandosi sulla «dottrina dell’unità economica», altri lo escluderebbero sostenendo che tale dottrina consentirebbe di imputare la responsabilità civile del comportamento di una società figlia a una società madre, ma non consentirebbe di perseguire una società figlia per il comportamento della sua società madre.
In tali circostanze, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 aprile 2021, la Mercedes Benz Trucks España ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
A sostegno della sua domanda, essa afferma che il ragionamento svolto dall’avvocato generale nelle sue conclusioni presentate il 15 aprile 2021 nella presente causa si basa su elementi di fatto nuovi o su ipotesi che non sono state sollevate dal giudice del rinvio e che non sono state oggetto di discussione tra le parti nel procedimento principale o tra gli interessati, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Mercedes Benz Truck España contesta quindi, in primo luogo, l’affermazione contenuta nella nota a piè di pagina 10 delle conclusioni dell’avvocato generale, secondo cui, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l’importo del danno che la Sumal sostiene di aver subito sembra essere già stato valutato dal giudice del rinvio.
In secondo luogo, la Mercedes Benz Truck España ritiene che l’avvocato generale abbia erroneamente rilevato, al paragrafo 75 e nella nota a piè di pagina 86 delle sue conclusioni, che, nella decisione del 19 luglio 2016, la Commissione aveva constatato che i contatti collusivi, inizialmente intervenuti a livello dei dipendenti delle società madri coinvolte nel cartello, sono stati più tardi riscontrati anche a livello delle società figlie di tali società, più precisamente delle sole società figlie tedesche della Daimler.
Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, rileva che dagli elementi addotti dalla Mercedes Benz Trucks España non emerge alcun fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla decisione che essa è chiamata ad emettere nella presente causa e che quest’ultima non deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati. Infine, la Corte, al termine delle fasi scritta e orale del procedimento, dispone di tutti gli elementi necessari ed è quindi sufficientemente edotta per statuire. Pertanto, la Corte ritiene che non sia necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti fra i singoli ed attribuisce a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, punto 16, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
La piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 25).
Conseguentemente, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE (sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 61, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 26 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando che la determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione (sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 28).
Il suddetto diritto riconosciuto a chiunque di chiedere il risarcimento di tale danno rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo quindi al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 27, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
Infatti, al di là del risarcimento stesso del danno lamentato, la concessione di un siffatto diritto concorre all’obiettivo di dissuasione che è al centro dell’azione della Commissione, la quale ha il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato FUE e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 105).
Orbene, dalla formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE risulta che, per designare l’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza, sanzionabile in applicazione di tale articolo, gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa e non nozioni come quelle di «società» o di «persona giuridica». La nozione di «impresa» è stata altresì utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per definire l’entità a cui la Commissione può infliggere un’ammenda per sanzionare un’infrazione alle regole del diritto della concorrenza dell’Unione (sentenze del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 123 e 124, e del 25 novembre 2020, Commissione/GEA Group, C‑823/18 P, EU:C:2020:955, punti 62 e 63).
Analogamente, dalla direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), e in particolare dal suo articolo 2, punto 2, risulta che lo stesso legislatore ha definito l’«autore della violazione», il quale è tenuto, ai sensi della medesima direttiva, al risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza imputabile a tale autore, come «l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza».
In questo modo, il diritto della concorrenza dell’Unione, facendo riferimento alle attività delle imprese, stabilisce come criterio decisivo l’esistenza di un’unità di comportamento sul mercato, senza che la formale separazione tra le diverse società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, possa escludere tale unità ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:70, punto 140, e del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, EU:C:2006:784, punto 41). La nozione di «impresa» comprende quindi qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e 55, e del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 47 e 48). Tale unità economica consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 1° luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punti 84 e 86).
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