Il 10 agosto il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria per esaminare il tema della protezione dati in relazione alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi, in risposta ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.
Il Garante ha chiarito che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13, comma 2, D.P.C.M. 17 giugno 2021, ovvero:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Il Garante ha ribadito che tra le garanzie previste dall’art. 13, comma 5, DPCM del 17 giugno 2021 è compresa anche l’esclusione della raccolta, in qualunque forma, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione.
Entro questi limiti, quindi, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
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