LA MANCATA INDICAZIONE NEL QUADRO “RW” DI SOMME DETENUTE ALL’ESTERO NON RILEVA AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO
Con la recentissima sentenza n. 19849 del 21 maggio 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in sede di dichiarazione dei redditi, l’omessa compilazione del quadro “RW” non rileva ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 4 D.lgs. 74/2000.
Ed infatti, l’obbligo di segnalare i movimenti e l’ammontare delle ricchezze detenute all’estero è finalizzato al pagamento di due specifiche imposte, quali la IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari) e la IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero), che trovano una loro autonomia e specifica modalità di tassazione, il cui mancato pagamento è sanzionato solo in via amministrativa.
Consegue che le somme detenute da un contribuente su una banca estera (come pure strumenti finanziari o immobili all’estero), non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, e quindi non costituiscono elementi attivi di reddito la cui omessa indicazione è idonea a configurare il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).
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