IL DIROTTAMENTO DI UN VOLO VERSO UN AEROPORTO VICINO NON DÀ AUTOMATICAMENTE DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Nella sentenza resa lo scorso 22 aprile 2021 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel nella causa C-826/19 (WZ / Austrian Airlines AG), i giudici del Lussemburgo hanno statuito che il mero dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino non dà automaticamente diritto alla compensazione pecuniaria.

La Corte precisa che, per sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, la compagnia aerea può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da essa stessa operata col medesimo aereo nell’ambito della terzultima rotazione di tale aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo. Inoltre, la Corte statuisce che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce invece al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria di EUR 250, 400 o 600.

Lascia un commento