Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all’art. 699 c.p., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di “oleoresin capsicum” che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.
La Corte di Cassazione in particolare, precisa come la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze urticanti sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 699 c.p. solo laddove tali strumenti di autodifesa non rispettino le caratteristiche stabilite dall’art. 1 d.m. 12 maggio 2011 n. 103 che individua le condizioni in presenza delle quali è possibile sanzionare la loro detenzione.
In precedenza, la Corte aveva già avuto modo di affermare che «Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all.art.699 c.p., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di “oleoresin capsicum” che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n.103» (Cass. nn. 14087/2016 e 3116/2011).
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