La trasformazione di una società da un tipo ad una figura non dotata di piena personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo, ma configura una vicenda meramente “evolutiva e modificativa” del medesimo soggetto, comportando una semplice variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza peraltro incidere sui rapporti (processuali e sostanziali) facenti capo all’originaria organizzazione societaria e senza escludere la fallibilità dell’originario ente trasformato.
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