RESPONSABILITÀ MEDICA: QUALE DANNO È RISARCIBILE?

BREVE FOCUS GIURIDICO (alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile 15 novembre 2019, n. 29709. Pres. Travaglino; Rel. Graziosi).
Le conseguenze della violazione dei diritti alla salute e all’informazione in termini di danni risarcibili possono essere le seguenti:
1) Nell’ipotesi in cui il sanitario, con la sua condotta colposa, cagioni un danno alla salute (intesa anche nel senso di peggioramento della situazione antecedente) alla persona che si è sottoposta alla sua attività chirurgica o terapeutica, se la persona avrebbe comunque voluto sottoporsi, nelle medesime condizioni, a tale attività sanitaria, è risarcibile – ovviamente – soltanto il danno alla salute, nella sua duplice composizione di danno biologico/relazionale e danno morale (cfr. Cass. sez. III, ord. 27 marzo 2018 n. 7513 e Cass. sez. III, 31 gennaio 2019 n. 2788); se invece la persona non avrebbe scelto di sottoporsi all’attività sanitaria, altrettanto ovviamente il risarcimento investirà pure il danno derivante da lesione del diritto all’autodeterminazione (quale diritto inscindibilmente connesso con il diritto all’informazione, il cui esercizio è condizionato ad una informazione effettiva e veritiera).
2) Qualora il sanitario cagioni danno alla salute con una condotta non colposa.
Applicando lo stesso paradigma che regola l’ipotesi precedente, deve riconoscersi che, nel caso in cui la persona sulla quale il medico ha espletato la sua attività sanitaria non avrebbe fornito il consenso (se fosse stata adeguatamente informata), a detta persona spetterà sia il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all’informazione/autodeterminazione (valutando equitativamente la conseguente sofferenza), sia (quale ulteriore conseguenza del difetto della sua volontà) il danno derivante dalla lesione del diritto alla salute sotto forma di situazione differenziale (ovvero peggioramento) tra quella in cui il soggetto si trovava prima dell’attività sanitaria in questione e quella in cui viene a trovarsi dopo.
Deve precisarsi che, poiché il presupposto di tale ultima ipotesi è, come si è visto, che sia stato cagionato dal sanitario – pur con una condotta non colposa – danno alla salute della persona non informata, questa situazione differenziale nel senso del peggioramento non può mai essere eventuale (costituendo il vero e proprio danno alla salute).
3) Nel caso in cui l’attività sanitaria non cagioni nessun danno alla salute e la persona avrebbe comunque scelto di sottoporsi, non vi è spazio per alcun risarcimento (non essendo stati lesi né il diritto all’autodeterminazione, né quello alla salute).
4) Infine, si valuti l’ipotesi in cui si deve valutare la conseguenza di una assoluta omissione diagnostica o di una diagnosi inadeguata (ovvero insufficiente) perché arrestatasi al livello in cui sarebbero stati ben attuabili ulteriori e più approfonditi accertamenti.
Anche in questo caso occorre distinguere due eventualità: quella in cui non sia derivato danno alla salute della persona (che avrebbe dovuto ricevere una congrua diagnosi) e quella in cui invece tale danno sia derivato.
a) Nel primo caso, la lesione investe il diritto all’autodeterminazione, perché non consente di esercitarlo in pienezza di informazione. Sarà quindi risarcibile il danno, che la persona interessata dovrà ovviamente dimostrare come sussistente, allegando e provando – eventualmente per via presuntiva – di avere subito pregiudizi di natura non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva per la contrazione della libertà di disporre di se stessa e per la privazione della possibilità di prepararsi adeguatamente ad un evento imprevisto ed inaspettato a causa dell’inadempimento del sanitario, comunque destinato a incidere, almeno temporaneamente, sul modus vivendi psicologico della persona lesa, salvo naturalmente – come in tutti i casi sin qui esposti in cui sia risarcibile un danno – che controparte dimostri che nessun pregiudizio risarcibile nel caso concreto sussista quale conseguenza dell’attività sanitaria, pur se effettuata in modo gravemente colpevole.
b) Nel caso in cui, invece, la conseguenza dell’assenza o insufficienza diagnostica integri altresì gli estremi della lesione al diritto alla salute – cioè venga accertato un danno biologico si ricade nella fattispecie, già esaminata più sopra, del risarcimento del danno alla salute unitamente al risarcimento del danno all’autodeterminazione (dovendosi nuovamente applicare il paradigma che distingue la condotta del sanitario a seconda che sia colposa o che non lo sia).

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