RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PER DANNI E LESIONI CAUSATI DA UN BAMBINO “DIFFICILE”

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’ammissione dell’allievo a scuola determina la creazione di un vincolo negoziale a carico dell’istituto con l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (in tutte le sue espressioni, anche quindi nella fase della ricreazione o di attività all’aperto), predisponendo gli accorgimenti necessari affinché non venga recato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tra queste rientrano l’età degli alunni (con onere di vigilanza crescente con la diminuzione dell’età), ma anche circostanze eccezionali relative alla
prevedibilità di pericoli derivanti da cose e persone, anche estranee alla scuola: nel caso di specie un bambino “difficile” – che già in passato aveva provocato lesioni e “danni” – nel chiudere lo sportello di un bidone dell’immondizia situato nel giardinetto scolastico, aveva danneggiato gravemente l’occhio di un’altra bambina.
Sul piano probatorio, incombe sul danneggiato l’onere della prova dell’illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo.

Lascia un commento