E’ quanto prevede la legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) e si tratta di un traguardo storico: per la prima volta nel nostro Paese muta l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, cui viene riconosciuto che la sola sottoposizione a processo penale costituisce un danno economico e umano, soprattutto quando il processo si conclude con sentenza favorevole.
La base giuridica di tale fondamentale novità si rinviene nella Costituzione, in particolare:
– l’art. 2 che prevede che lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente;
– l’art. 24 che definisce il diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale;
– l’art. 27 che collega la pena a un accertamento di colpevolezza;
– l’art. 111 che sancisce il principio del giusto processo.
Il rimborso, prevede la Legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito.
L’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste“, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. Dovrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.
Il rimborso non è riconosciuto nei casi di:
- assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati;
- estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
- sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Sarà un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Mef a definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, attribuendo rilievo al numero dei gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso.
Per far fronte all’erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti con formula piena, viene istituito un apposito fondo, con la dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.
MODALITA’ DI ACCESSO AL RIMBORSO
Ora, con decreto 20/12/2021, pubblicato in G.U. il 20/1/2022, il Ministero della Giustizia ha definito i criteri e le modalità di erogazione del rimborso delle spese legali.
Titolarità. A far data dal 1° gennaio 2021, l’imputato destinatario di una sentenza di assoluzione pronunciata, ai sensi degli artt. 129 o 530 c.p.p., con le seguenti formule:
- perché il fatto non sussiste – manca l’elemento oggettivo (la condotta, l’evento e il nesso di causalità);
- perché non ha commesso il fatto – il fatto è stato commesso da persona diversa dall’imputato;
- perché il fatto non costituisce reato – manca l’elemento soggettivo o il presupposto della condotta;
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a esclusione del caso di sopravvenuta depenalizzazione;
ha facoltà di presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di irrevocabilità della sentenza, istanza di accesso al Fondo per ottenere il rimborso delle spese legali (corredate di parere di congruità da parte del Consiglio dell’Ordine) versate all’avvocato (tramite bonifico e previo rilascio) fino all’importo massimo di 10.500 euro.
Requisiti. Sono, poi, previste una serie di condizioni, da attestare nell’istanza di accesso, a livello
oggettivo:
- che la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- che l’istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della presentazione;
e a livello soggettivo, riguardanti l’imputato assolto:
- che non deve avere beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
- che non deve avere ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela, ai sensi degli artt. 427 (con sentenza di non luogo a procedere) o 542 (con sentenza di assoluzione) c.p.p.;
- che non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall’amministrazione statale da cui dipende, in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, in forza dell’art. 18, comma 1, d.l. 25/3/1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, convertito, con modificazioni, nella l. n. 135/1997.
Criteri di valutazione. Le istanze di accesso al Fondo, da presentarsi esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it, corredate di tutte le allegazioni e attestazioni richieste, vengono esaminate nel seguente ordine:
- quelle relative a imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre 8 anni;
- quelle relative a imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d’appello, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre 5 anni e fino a 8 anni;
- infine, quelle relative a imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo complessivamente durato fino a 5 anni.
Esaurita l’attività di verifica, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l’elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell’importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l’istanza e, decorsi 15 giorni, ordina l’emissione del conseguente mandato di pagamento.
Le istanze escluse dal rimborso, perché mancanti dei presupposti di accesso al Fondo oppure per mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati, oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti, o non validamente presentate, perché incomplete o prive della relativa documentazione, oppure a causa dell’esaurimento delle risorse assegnate, per l’anno di riferimento, non possono essere ripresentate.
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